AVVERTENZA: Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero di grazia e giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati. Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi. Tali modifiche sul terminale sono riportate tra i segni (( ... )) A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione. Art. 1. Bilancio 1. Per l'anno 1990, il termine per la deliberazione dei bilanci di previsione dei comuni, delle province, dei loro consorzi e delle comunita' montane e' fissato al (( 15 marzo )) 1990. Di conseguenza, restano modificati gli altri termini per gli adempimenti connessi a tale deliberazione. 2. L'esercizio provvisorio del bilancio dei comuni, delle province, dei loro consorzi e delle comunita' montane e' autorizzato con deliberazione dei rispettivi consigli, per la durata massima di quattro mesi e con le facolta' di gestione previste dall'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1979, n. 421 (a). Nelle more dell'approvazione del bilancio deliberato da parte dell'organo regionale di controllo, e' consentita la protrazione automatica della gestione provvisoria, con le medesime facolta'.
(a) L'art. 15 del D.P.R. n. 421/1979 (Coordinamento delle disposizioni regolanti la contabilita' delle province e dei comuni con le disposizioni di cui alla legge 5 agosto 1978, n. 468 e di cui alla legge 19 maggio 1976, n. 335) e' cosi' formulato: "Art. 15. - I comuni e le province nelle more dell'approvazione dei bilanci di previsione da parte dell'organo regionale di controllo, non possono impegnare per ciascun capitolo somme superiori a quelle definitivamente previste nell'ultimo bilancio approvato, salvo che non si tratti di spese tassativamente regolate dalla legge. I relativi pagamenti in conto competenza non possono mensilmente superare un dodicesimo delle rispettive somme impegnabili, con esclusione delle spese non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi".