AVVERTENZA:
   Il  testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero
di grazia e giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico
approvato  con  decreto  del  Presidente della Repubblica 28 dicembre
1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo  testo
unico,  al  solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni
del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate  dalla  legge
di  conversione,  che  di quelle modificate o richiamate nel decreto,
trascritte nelle note. Restano  invariati  il  valore  e  l'efficacia
degli atti legislativi qui riportati.
   Le  modifiche  apportate  dalla legge di conversione sono stampate
con caratteri corsivi.
 
Tali modifiche sul terminale sono riportate tra i segni (( ... ))
 
   A  norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400
(Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della  Presidenza
del  Consiglio  dei  Ministri), le modifiche apportate dalla legge di
conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della  sua
pubblicazione.
                               Art. 1.
Bilancio
  1.  Per l'anno 1990, il termine per la deliberazione dei bilanci di
previsione dei comuni, delle province,  dei  loro  consorzi  e  delle
comunita'  montane e' fissato al (( 15 marzo )) 1990. Di conseguenza,
restano modificati gli altri termini per gli adempimenti  connessi  a
tale deliberazione.
  2. L'esercizio provvisorio del bilancio dei comuni, delle province,
dei loro consorzi  e  delle  comunita'  montane  e'  autorizzato  con
deliberazione  dei  rispettivi  consigli,  per  la  durata massima di
quattro mesi e con le facolta' di gestione previste dall'articolo  15
del  decreto  del  Presidente della Repubblica 19 giugno 1979, n. 421
(a). Nelle more dell'approvazione del bilancio  deliberato  da  parte
dell'organo  regionale  di  controllo,  e'  consentita la protrazione
automatica della gestione provvisoria, con le medesime facolta'.
 
             (a)  L'art.  15  del  D.P.R.  n. 421/1979 (Coordinamento
          delle disposizioni regolanti la contabilita' delle province
          e dei comuni con le disposizioni di cui alla legge 5 agosto
          1978, n. 468 e di cui alla legge 19 maggio 1976, n. 335) e'
          cosi' formulato:
             "Art.   15.   -  I  comuni  e  le  province  nelle  more
          dell'approvazione  dei  bilanci  di  previsione  da   parte
          dell'organo  regionale  di controllo, non possono impegnare
          per   ciascun   capitolo   somme   superiori    a    quelle
          definitivamente  previste  nell'ultimo  bilancio approvato,
          salvo che non si tratti di  spese  tassativamente  regolate
          dalla legge.
             I  relativi  pagamenti  in  conto competenza non possono
          mensilmente superare un dodicesimo delle  rispettive  somme
          impegnabili, con esclusione delle spese non suscettibili di
          pagamento frazionato in dodicesimi".